Analisi conformità documentazione

 

8° RAPPORTO INAIL

Nell’ “8° Rapporto sull’attività di sorveglianza del mercato ai sensi del D.Lgs. 17/2010 per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Macchine” (Download: https://www.inail.it/cs/internet/docs/8_rapp_sorv_macchine.pdf) vengono presi in esame i dati relativi alle 3436 segnalazioni di presunta non conformità pervenute al Ministero dello Sviluppo Economico fino al 31 maggio 2015.

Dopo aver effettuato gli accertamenti tecnici su 2180 segnalazioni le Autorità hanno concluso la procedura di sorveglianza esprimendo un parere (conforme, non conforme o resa conforme).

È interessante analizzare il paragrafo 1.3.2 dedicato ai “Dati per gruppi di requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (RES)”: il gruppo di RES cui appartiene il “Manuale di Istruzioni” (Segnalazioni, marcatura, istruzioni) totalizza ben n.1144 non conformità (pari al 52,47% delle macchine accertate). Ciò significa che oltre la metà delle macchine accertate non è conforme a causa di errori o omissioni nel Manuale di Istruzioni.

I DATI DEGLI ACCERTAMENTI

Vedi grafico (pag.18) e tabella (pag. 33) dell’ 8° Rapporto.

CONSIDERAZIONI IMPORTANTI

A conferma di quanto rilevato dall’INAIL, l’analisi della documentazione tecnica (Manuale di istruzioni, Dichiarazione CE di conformità) che verifichiamo per conto dei nostri Clienti, fa spesso emergere lacune grafico-redazionali e normative che potrebbero compromettere la validità della documentazione ai fini difensivi in caso di procedimenti giudiziari a seguito di infortuni o di verifiche ispettive degli organi di vigilanza, con la conseguente applicazione del regime sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 (v. foglio giallo allegato)

ANALISI CONFORMITÀ

L’analisi del Manuale di Istruzioni e della Dichiarazione CE di Conformità è eseguita da tecnici qualificati e specializzati che tramite un “Check-up” attestano la conformità ai requisiti della Direttiva Macchine 2006/42/CE.

ADEGUAMENTO AI REQUISITI DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE

Se dall’analisi di conformità emergono lacune normative e/o grafico-redazionali, TECNEW propone un adeguamento della documentazione concordando con il Cliente il piano degli interventi da effettuare:

  integrazioni o riordino delle informazioni già esposte

  aggiornamento dei riferimenti normativi

  nuova redazione.

L’adeguamento consente di raggiungere un duplice obiettivo:

1) Realizzare un Manuale di Istruzioni conforme ai requisiti cogenti;

2) Garantire la validità del Manuale di Istruzioni quale strumento utilizzabile ai fini difensivi in caso di procedimenti giudiziari a seguito di verifiche ispettive degli organi di vigilanza.

1.7.4. Istruzioni

Ogni macchina deve essere accompagnata da istruzioni per l’uso nella o nelle lingue comunitarie ufficiali dello Stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio. Le istruzioni che accompagnano la macchina devono essere «Istruzioni originali» o una «Traduzione delle istruzioni originali»; in tal caso alla traduzione deve essere allegata una copia delle istruzioni originali.

9.6.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 157/47

In deroga a quanto sopra, le istruzioni per la manutenzione destinate ad essere usate da un personale specializzato incaricato dal fabbricante o dal suo mandatario possono essere fornite in una sola lingua comunitaria compresa da detto personale.

Le istruzioni devono essere elaborate secondo i principi elencati qui di seguito.

1.7.4.1. Principi generali di redazione

a) Le istruzioni devono essere redatte in una o più lingue ufficiali della Comunità. Il fabbricante o il suo mandatario si assume la responsabilità di tali istruzioni apponendovi la dicitura «Istruzioni originali».

b) Qualora non esistano «Istruzioni originali» nella o nelle lingue ufficiali del paese di utilizzo della macchina, il fabbricante o il suo mandatario o chi immette la macchina nella zona linguistica in questione deve fornire la traduzione nella o nelle lingue di tale zona. Tali traduzioni devono recare la dicitura «Traduzione delle istruzioni originali».

c) Il contenuto delle istruzioni non deve riguardare soltanto l’uso previsto della macchina, ma deve tener conto anche dell’uso scorretto ragionevolmente prevedibile.

d) In caso di macchine destinate all’utilizzazione da parte di operatori non professionali, la redazione e la presentazione delle istruzioni per l’uso devono tenere conto del livello di formazione generale e della perspicacia che ci si può ragionevolmente aspettare da questi operatori.

1.7.4.2. Contenuto delle istruzioni

Ciascun manuale di istruzioni deve contenere, se del caso, almeno le informazioni seguenti:

a) la ragione sociale e l’indirizzo completo del fabbricante e del suo mandatario;

b) la designazione della macchina, come indicato sulla macchina stessa, eccetto il numero di serie (cfr. punto 1.7.3);

c) la dichiarazione di conformità CE o un documento che riporta il contenuto della dichiarazione di conformità CE, i dati relativi alla macchina ma non necessariamente il numero di serie e la firma;

d) una descrizione generale della macchina;

e) i disegni, i diagrammi, le descrizioni e le spiegazioni necessari per l’uso, la manutenzione e la riparazione della macchina e per verificarne il corretto funzionamento;

f) una descrizione del o dei posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori;

g) una descrizione dell’uso previsto della macchina;

h) le avvertenze concernenti i modi nei quali la macchina non deve essere usata e che potrebbero, in base all’esperienza, presentarsi;

i) le istruzioni per il montaggio, l’installazione e il collegamento, inclusi i disegni e i diagrammi e i sistemi di fissaggio e la designazione del telaio o dell’installazione su cui la macchina deve essere montata;

j) le istruzioni per l’installazione e il montaggio volte a ridurre il rumore e le vibrazioni prodotti;

k) le istruzioni per la messa in servizio e l’uso della macchina e, se necessario, le istruzioni per la formazione degli operatori;

l) le informazioni in merito ai rischi residui che permangono, malgrado siano state adottate le misure di protezione integrate nella progettazione della macchina e malgrado le protezioni e le misure di protezione complementari adottate;

m) le istruzioni sulle misure di protezione che devono essere prese dall’utilizzatore, incluse, se del caso, le attrezzature di protezione individuale che devono essere fornite;

n) le caratteristiche essenziali degli utensili che possono essere montati sulla macchina;

o) le condizioni in cui la macchina soddisfa i requisiti di stabilità durante l’utilizzo, il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, in condizioni di fuori servizio, durante le prove o le avarie prevedibili;

p) le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di trasporto, movimentazione e stoccaggio, indicanti la massa della macchina e dei suoi vari elementi allorché devono essere regolarmente trasportati separatamente;

q) il metodo operativo da rispettare in caso di infortunio o avaria; se si può verificare un blocco, il metodo operativo da rispettare per permettere di sbloccare la macchina in condizioni di sicurezza;

r) la descrizione delle operazioni di regolazione e manutenzione che devono essere effettuate dall’utilizzatore nonché le misure di manutenzione preventiva da rispettare;

s) le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza la regolazione e la manutenzione, incluse le misure di protezione che dovrebbero essere prese durante tali operazioni;

t) le specifiche dei pezzi di ricambio da utilizzare, se incidono sulla salute e la sicurezza degli operatori;

u) le seguenti informazioni relative all’emissione di rumore aereo:

— il livello di pressione acustica dell’emissione ponderato A nei posti di lavoro, se supera 70 dB(A); se tale livello non supera 70 dB(A), deve essere indicato,

— il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata C nei posti di lavoro, se supera 63 Pa (130 dB rispetto a 20 μPa),

— il livello di potenza acustica ponderato A emesso dalla macchina, se il livello di pressione acustica dell’emissione ponderato A nei posti di lavoro supera 80 dB(A).

I suddetti valori devono essere o quelli misurati effettivamente sulla macchina in questione, oppure quelli stabiliti sulla base di misurazioni effettuate su una macchina tecnicamente comparabile e rappresentativa della macchina da produrre. Quando si tratta di una macchina di grandissime dimensioni, invece del livello di potenza acustica ponderato A possono essere indicati livelli di pressione acustica dell’emissione ponderati A in appositi punti intorno alla macchina. Allorché non sono applicate le norme armonizzate, i dati acustici devono essere misurati utilizzando il codice di misurazione più appropriato adeguato alla macchina. Ogniqualvolta sono indicati i valori dell’emissione acustica, devono essere specificate le incertezze relative a tali valori. Devono essere descritte le condizioni di funzionamento della macchina durante la misurazione e i metodi utilizzati per effettuarla. Se il posto o i posti di lavoro non sono o non possono essere definiti, i livelli di pressione acustica ponderati A devono essere misurati a 1 m dalla superficie della macchina e a 1,60 m di altezza dal suolo o dalla piattaforma di accesso. Devono essere indicati la posizione e il valore della pressione acustica massima. Qualora vi siano specifiche direttive comunitarie che prevedono altre indicazioni per la misurazione del livello di pressione acustica o del livello di potenza acustica, esse vanno applicate e non si applicano le prescrizioni corrispondenti del presente punto;

v) se la macchina può emettere radiazioni non ionizzanti che potrebbero nuocere alle persone, in particolare se portatrici di dispositivi medici impiantabili attivi o non attivi, le informazioni riguardanti le radiazioni emesse per l’operatore e le persone esposte.

1.7.4.3. Pubblicazioni illustrative o promozionali

Le pubblicazioni illustrative o promozionali che descrivono la macchina non possono essere in contraddizione con le istruzioni per quanto concerne gli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza. Le pubblicazioni illustrative o promozionali che descrivono le caratteristiche delle prestazioni della macchina devono contenere le stesse informazioni delle istruzioni per quanto concerne le emissioni.

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