Valutazione dei rischi

 

La valutazione dei rischi viene eseguita da professionisti qualificati in conformità alla norma EN ISO 12100 “Sicurezza del macchinario. Principi generali di progettazione. Valutazione del rischio e riduzione del rischio”. Il documento di valutazione dei rischi deve essere inserito nel Fascicolo Tecnico in conformità all’Allegato VII. Il fabbricante, come richiesto dall’art. 5 della direttiva macchine 2006/42/CE, deve accertarsi che la macchina soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati dall’allegato I;

ALLEGATO I

Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine

PRINCIPI GENERALI

1. Il fabbricante di una macchina, o il suo mandatario, deve garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono la macchina. La macchina deve inoltre essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi. Con il processo iterativo della valutazione dei rischi e della riduzione dei rischi di cui sopra, il fabbricante o il suo mandatario:

— stabilisce i limiti della macchina, il che comprende l’uso previsto e l’uso scorretto ragionevolmente prevedibile,

— individua i pericoli cui può dare origine la macchina e le situazioni pericolose che ne derivano,

— stima i rischi, tenendo conto della gravità dell’eventuale lesione o danno alla salute e della probabilità che si verifichi,

— valuta i rischi al fine di stabilire se sia richiesta una riduzione del rischio conformemente all’obiettivo della presente direttiva,

— elimina i pericoli o riduce i rischi che ne derivano, applicando le misure di protezione nell’ordine indicato nel punto 1.1.2, lettera b).

2. Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute si applicano soltanto se esiste il pericolo corrispondente per la macchina in questione, allorché viene utilizzata nelle condizioni previste dal fabbricante, o dal suo mandatario, o nelle condizioni anormali prevedibili. Il principio di integrazione della sicurezza di cui al punto 1.1.2 e gli obblighi relativi alla marcatura e alle istruzioni di cui ai punti 1.7.3 e 1.7.4 si applicano comunque.

3. I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute elencati nel presente allegato sono inderogabili. Tuttavia, tenuto conto dello stato della tecnica, gli obiettivi da essi prefissi possono non essere raggiunti. In tal caso la macchina deve, per quanto possibile, essere progettata e costruita per tendere verso questi obiettivi.

4. Il presente allegato si articola in varie parti. La prima ha una portata generale ed è applicabile a tutti i tipi di macchine. Le altre parti si riferiscono a taluni tipi di pericoli più specifici. Tuttavia è indispensabile esaminare il presente allegato in tutte le sue parti, al fine di essere certi di soddisfare tutti i requisiti essenziali pertinenti. Nel progettare la macchina, conformemente al punto 1 dei presenti principi generali, si tiene conto dei requisiti esposti nella parte generale e di quelli elencati in una o più delle altre parti in funzione dei risultati della valutazione dei rischi.

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